16.08.22

Congedo di paternità obbligatorio

Nuove disposizioni per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 13 agosto 2022, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105
congedo paternità

È un congedo obbligatorio di 10 giorni (disciplinato dall’articolo 27-bis del Testo Unico maternità/paternità, decreto legislativo 151/2001) finalizzato a una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne e a un'instaurazione precoce del legame tra padre e figlio.
Possono fruire del congedo di paternità obbligatorio i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche in caso di adozione e affidamento. Sono esclusi i padri lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.
Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo).
È possibile fruire del congedo anche frazionato a giorni, ma non frazionato a ore, e anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
I padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, di cui all’articolo 28 del Testo Unico.

Tutte le info sul sito di Inps https://www.inps.it/prestazioni-servizi/congedo-di-paternita-obbligatorio#:~:text=Le%20disposizioni%20si%20applicano%20agli,di%20morte%20perinatale%20del%20figlio