FAMIGLIA E PERSONA / 27.12.12

Festa di Capodanno: divieto di vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro o lattine

Il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattina sarà in vigore per tutto il periodo di durata della manifestazione prevista in Piazza Garibaldi nella zona di seguito specificata, dalle 15 del 31 dicembre 2012 fino alle e 05 del 1 gennaio 2013.
Fuochi d'artificio Capodanno

 

Al fine di garantire la tutela e la sicurezza dei cittadina in occasione delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale in piazza Garibaldi per festeggiare la giornata di San Silvestro e l’arrivo del nuovo anno il prossimo 31 dicembre 2012 ed il 1 gennaio 2013, l’Amministrazione ha adottato un’ordinanza che prevede il divieto della vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattina. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di prevenire possibili episodi di vandalismo connessi all’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro o in lattine di alluminio e, in particolare l’eventuale lancio dei medesimi ai danni di automobilisti e passanti, nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti delle stesse che costituiscono un pericolo, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio al termine della suddetta manifestazione;
Il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattina sarà in vigore per tutto il periodo di durata della manifestazione: dalle ore 15,00 del 31 dicembre 2012 fino alle ore 05,00 del 01 gennaio 2013. L’ordinanza prevede il divieto assoluto di vendita di bevande in contenitori di vetro di qualunque genere nonché in lattine di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione in contenitori di carta o plastica, per tutti i pubblici esercizi operanti all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: B.go G. Tommasini, Via N. Sauro, Strada Cavestro, P.za della Steccata, Via Mameli, Via Mistrali, B.go XX Marzo, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;
Tale divieto è esteso anche alle attività commerciali in sede fissa e itineranti ed alle attività artigianali di vendita di beni alimentari operanti all’interno del perimetro sopra delimitato;
In base alla normativa vigente, i trasgressori potranno incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00. La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.

Al fine di garantire la tutela e la sicurezza dei cittadina in occasione delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale in piazza Garibaldi per festeggiare la giornata di San Silvestro e l’arrivo del nuovo anno il prossimo 31 dicembre 2012 ed il 1 gennaio 2013, l’Amministrazione ha adottato un’ordinanza che prevede il divieto della vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattina.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di prevenire possibili episodi di vandalismo connessi all’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro o in lattine di alluminio e, in particolare l’eventuale lancio dei medesimi ai danni di automobilisti e passanti, nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti delle stesse che costituiscono un pericolo, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio al termine della suddetta manifestazione;


Il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattina sarà in vigore per tutto il periodo di durata della manifestazione: dalle ore 15,00 del 31 dicembre 2012 fino alle ore 05,00 del 01 gennaio 2013.

L’ordinanza prevede il divieto assoluto di vendita di bevande in contenitori di vetro di qualunque genere nonché in lattine di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione in contenitori di carta o plastica, per tutti i pubblici esercizi operanti all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: B.go G. Tommasini, Via N. Sauro, Strada Cavestro, P.za della Steccata, Via Mameli, Via Mistrali, B.go XX Marzo, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;


Tale divieto è esteso anche alle attività commerciali in sede fissa e itineranti ed alle attività artigianali di vendita di beni alimentari operanti all’interno del perimetro sopra delimitato;


In base alla normativa vigente, i trasgressori potranno incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00. La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.